Sez. 2, Sentenza n. 1590 del 24/05/1968 (Rv. 333339 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GIUSTA CAUSA - DIFETTO O INIDONEITA - CONVERSIONE IN LICENZIAMENTO ORDINARIO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GIUSTA CAUSA - DIFETTO O INIDONEITA - CONVERSIONE IN LICENZIAMENTO ORDINARIO - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di licenziamento in tronco del dipendente da parte del datore di lavoro, l'Estinzione del relativo rapporto ha effetto immediato, dovendo ritenersi determinante la manifestazione di volonta della parte recedente di porre termine al rapporto di lavoro senza ulteriore indugio. In tale caso, il difetto o la inidoneita della causa indicata a giustificazione del provvedimento, che siano eventualmente accertati, in prosieguo di tempo, dal giudice adito dal prestatore di opera, che abbia ritenuto lesivo dei suoi diritti il comportamento del datore di lavoro, non incideranno sulla piena efficacia della dichiarazione unilaterale di recesso, ma avranno rilievo soltanto per quanto attiene all'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore licenziato l'indennita sostitutiva del preavviso. (V. 364-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)