Sez. L, Sentenza n. 66 del 06/01/1984 (Rv. 432326 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - LICENZIAMENTO IN TRONCO - CONVERSIONE DEL LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - LICENZIAMENTO IN TRONCO - CONVERSIONE DEL LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Allorché il licenziamento possa essere intimato anche ad nutum (non essendo applicabile la disciplina limitativa di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970) è legittima la conversione in siffatto tipo di recesso del licenziamento in tronco, ove faccia difetto la giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., a condizione che sia accertata la sussistenza della volontà del datore di lavoro di recedere comunque dal contratto, anche in Mancanza di uno specifico fatto integrante la causa suddetta. (V 2637/81, mass n 413411; (V 2828/78, mass n 392258; (V 1590/68, mass n 333339).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)