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Sez. L, Sentenza n. 2785 del 06/02/2008 (Rv. 601504 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia in regime internazionale - Liquidazione - Calcolo della pensione virtuale - Importo comprensivo della integrazione al minimo - Ammissibilità - Condizioni - Spettanza di detta integrazione ai sensi della legge italiana - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601504-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale - conformemente al principio enunciato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza del 24 settembre 1998 (causa n. 132 del 1996), come chiarito dalla medesima corte con la successiva sentenza del 21 luglio 2005 (causa n. 30 del 2004) - l'integrazione al trattamento minimo va computato nel calcolo della pensione virtuale (ossia dell'importo che conseguirebbe con l'applicazione della sola legge nazionale) solamente se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi della legge italiana (Nella specie, la S.C., nel riformare la sentenza impugnata, ha evidenziato una evoluzione degli orientamenti della Corte di Giustizia CE sulla portata dell'art. 46 del Regolamento CEE n. 1408 del 1971; ha, conseguentemente, escluso dal computo teorico l'integrazione al minimo atteso il superamento dei limiti reddituali prescritti e, quindi, la carenza dei presupposti previsti dalla normativa interna).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)