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Sez. 1, Sentenza n. 8365 del 20/06/2000 (Rv. 537791 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Dichiarazione ricognitiva dell'altrui diritto di proprietà su bene immobile - Effetti costitutivi del diritto - Condizioni - Forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537791-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

Secondo il sistema del diritto privato, l'atto ricognitivo di diritti reali non può essere ricompreso tra i mezzi legali di acquisto della proprietà, configurandosi invece esso come semplice atto dichiarativo che, in quanto tale, presuppone che il diritto stesso effettivamente esiste secondo un titolo, onde, in difetto di tale titolo che ne attesti e provi, secondo le forme ed i mezzi previsti dall'ordinamento l'esistenza, esso non può crearlo e nemmeno rappresentarlo se non attraverso l'esplicito richiamo e la menzione del titolo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)