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Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006 (Rv. 588985 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Deposito di copia della sentenza impugnata - Funzione - Esistenza agli atti del provvedimento al momento della decisione - Sufficienza - Deposito contestuale a quello della comparsa conclusionale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588985-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

In tema di impugnazioni, il precetto enunciato dall'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata - mira a garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello, sicchè l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della sentenza impugnata non trova applicazione se, al momento della decisione, se ne trovi comunque allegata agli atti una copia, e il giudice della impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte, del contenuto della sentenza. Ne consegue che è corretto l'operato del giudice il quale, ai fini della decisione sulla impugnazione, esamini la copia conforme all'originale della sentenza di primo grado depositata dall'appellante contestualmente al deposito della comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)