Sez. 2, Sentenza n. 13547 del 04/12/1999 (Rv. 531831 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Continenza con altra causa precedentemente instaurata davanti a giudice diverso - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di opposizione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Sussiste continenza di cause, ai sensi dell'art. 39 comma secondo cod. proc. civ., tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella preventivamente proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice per accertare l'inesistenza dell'inadempimento all'obbligo di pagare il prezzo a causa del contrapposto inadempimento del venditore alla sua obbligazione sinallagmatica ed il diritto del compratore al risarcimento dei danni. Pertanto il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo non può sospendere il giudizio dinanzi a sè ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. fino alla definizione della causa ordinaria preventivamente instaurata, ma nell'esercizio della sua competenza funzionale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha emesso e fissare un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice preventivamente adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)