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Sez. 2, Sentenza n. 2530 del 21/03/1997 (Rv. 503182 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Domande contrapposte, traenti origine dal medesimo rapporto negoziale e dipendenti dalla soluzione di questioni comuni - Domanda di condanna al pagamento di un debito - Domanda di accertamento dell'inesistenza del medesimo debito e dell'inadempimento alla controprestazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503182-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Sussiste continenza di causa, agli effetti dell'art. 39 secondo comma cod. proc. civ., tra la domanda del venditore, in via monitoria, di condanna del compratore al pagamento del prezzo di un bene, e quella, preventivamente proposta in via ordinaria, dinanzi ad un giudice diverso, dal secondo nei confronti del primo per accertare l'inesistenza dell'inadempimento all'obbligo di pagare il prezzo a causa del contrapposto inadempimento del venditore alla sua obbligazione sinallagmatica e il derivato diritto di esso compratore al risarcimento dei danni, da compensare in ogni caso con la somma ingiunta. Pertanto il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può sospendere il giudizio dinanzi a sè ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., fino alla definizione della predetta causa preventivamente instaurata, ma, nell'esercizio della sua competenza funzionale, deve dichiarare la nullità del decreto per incompetenza del giudice che lo ha emesso e fissare un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice preventivamente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)