Sez. U, Sentenza n. 10011 del 23/07/2001 (Rv. 550802 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Idoneità a spostare la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Rilevanza sulla determinazione della competenza del giudice del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - Nullità del decreto per incompetenza del giudice emittente e rimessione delle parti davanti al giudice preventivamente adito.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)