Sez. 1, Sentenza n. 3369 del 22/11/1971 (Rv. 354909 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - DANNI DA ILLECITO EXTRACONTRATTUALE E DA ILLECITO CONTRATTUALE - INTERESSI SULLA SOMMA LIQUIDATA - DECORRENZA RISPETTIVA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - DANNI DA ILLECITO EXTRACONTRATTUALE E DA ILLECITO CONTRATTUALE - INTERESSI SULLA SOMMA LIQUIDATA - DECORRENZA RISPETTIVA.*
Mentre in caso di danno da illecito extracontrattuale gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento fanno natura compensativa e decorrono dal giorno dell'illecito, dovendo il debitore essere ritenuto fin da tale momento in mora ex re, nel caso di illecito contrattuale essi decorrono, invece, dalla domanda giudiziale con cui il debitore e costituito in mora, quindi anche a quella data la somma non sia ancora liquidata e venga determinata soltanto nel corso ulteriore del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)