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Sez. 1, Sentenza n. 2395 del 19/05/1989 (Rv. 462802 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO CUI IL COMPUTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI LEGALI SU DETTA SOMMA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462802-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO CUI IL COMPUTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI LEGALI SU DETTA SOMMA - DECORRENZA.*

Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (con il computo della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione), gli interessi legali decorrono dalla data della domanda, o di altro atto idoneo alla Costituzione in mora, non dalla data dell'evento dannoso, la quale segna il "dies a quo" di detti interessi solo nel diverso caso del risarcimento per responsabilità extracontrattuale, ove il fatto illecito pone automaticamente in mora il debitore. (V 5580/82, mass n 423324; (V 185/76, mass n 378841; (V 3369/71, mass n 354909).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)