Sez. 4, Sentenza n. 11634 del 22/09/2000 Ud. (dep. 13/11/2000) Rv. 217253 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | Cittadino che collabora ad un'operazione di antidroga - Criteri di condotta per l'applicazione dell'esimente - Conseguenze in tema di utilizzabilità delle su dichiarazioni in sede di indagine.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE
Il riconoscimento della sussistenza dell'esimente dell'adempimento del dovere, nell'ipotesi di un cittadino che collabori ad un operazione di polizia nella veste di "agente provocatore", è subordinato all'accertamento che egli non travalichi, nella propria condotta, i limiti di un'attività di meri controllo, osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui. (Nella fattispecie, relativa ad operazione antidroga compiuta con l'aiuto di un privato, e dunque fuori dal caso previsto dall'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha ritenuto che l'agente provocatore, oltrepassando i limiti nel principio definiti, abbia svolto un'opera di istigazione al reato, e che pertanto, dovendo egli essere escusso nel corso delle indagini preliminari successive, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall'inizio, in qualità di indagato, con la conseguenza dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in qualità di testimone nei confronti dei terzi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)