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Sez. U, Sentenza n. 1549 del 18/09/1970 (Rv. 347408 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI - NOMINATIVI - TRASFERIMENTO - FORMALITA DI CUI ALL'ART 2022 COD CIV - VALORE - TRASFERIMENTO DI AZIONI - DATA EMERGENTE DAL LIBRO SOCIALE - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL TERZO - DATA EFFETTIVA DEL TRASFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347408-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI - NOMINATIVI - TRASFERIMENTO - FORMALITA DI CUI ALL'ART 2022 COD CIV - VALORE - TRASFERIMENTO DI AZIONI - DATA EMERGENTE DAL LIBRO SOCIALE - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL TERZO - DATA EFFETTIVA DEL TRASFERIMENTO.*

Le formalita previste dall'art 2022 cod civ (transfert) per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari, attengono alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento stesso, e non alla fase costitutiva, per la quale non e richiesta alcuna specifica Forma, tanto meno scritta. Qualora il terzo non impugni le predette formalita come risultanti dai registri della societa per quanto riguarda la veridicita della data del trasferimento, il giudice di merito puo ritenere, in base ad elementi presuntivi, con accertamento incensurabili, che la data emergente dal libro sociale, regolarmente tenuto, coincida con quella effettiva del trasferimento delle azioni. (V 308'61 869'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2022

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)