Sez. 1, Sentenza n. 7607 del 01/09/1994 (Rv. 487808 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione in favore di un ente territoriale - Espropriato - Facoltà di opporsi alla stima - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Con riguardo ad espropriazione in favore di un ente territoriale, la decadenza dell'espropriato dalla facoltà di opporsi alla stima amministrativa dell'indennità, per il decorso del termine all'uopo concesso dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., dato che l'autonomia e la discrezionalità dell'ente medesimo nelle scelte inerenti alla gestione delle proprie posizioni debitorie non implica la rinunciabilità degli effetti derivanti a carico dei creditori da detta decadenza, vertendosi in tema di conseguenze direttamente stabilite dalla legge a tutela di interessi della collettività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)