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Sez. 1, Sentenza n. 12238 del 20/08/2003 (Rv. 566052 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Ai sensi dell'art. 19 legge n. 865 del 1971 - Successiva proposizione di opposizione alla liquidazione dell'indennità per l'occupazione illegittima ex art. 20 legge n. 865 del 1971 - Unicità del provvedimento amministrativo impugnato - Autonomia dei due rimedi giurisdizionali, anche se proposti in via cumulativa con l'opposizione alla stima - Affermazione - Proposizione oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 20 - Mancato rilievo da parte del Comune - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566052-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel giudizio di opposizione alla stima, espressamente promosso ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con riferimento all'indennità di espropriazione, il successivo inserimento nel medesimo di una domanda di opposizione alla liquidazione dell'indennità di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, anche se collegata dall'unica vicenda procedimentale, per il fatto che le stime siano state contestualmente effettuate nella stessa sede amministrativa, con un unico provvedimento, non fa venir meno l'autonomia dei due diritti e dei relativi rimedi giurisdizionali, che - pur rivolti contro l'unico provvedimento - restano differenziati. Se la successiva domanda di opposizione alla liquidazione dell'indennità di occupazione trova un ostacolo insormontabile nella scadenza del termine di trenta giorni accordato dal detto art. 20, il decorso di tale termine è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., dato che l'autonomia e la discrezionalità dell'ente medesimo nelle scelte inerenti alla gestione delle proprie posizioni debitorie non implica la rinunciabilità degli effetti derivanti a carico dei creditori da detta decadenza, vertendosi in tema di conseguenze direttamente stabilite dalla legge a tutela di interessi della collettività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)