Sez. L, Sentenza n. 5658 del 18/11/1985 (Rv. 442851 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE O MENO DI UN TERZO - ART. 24 LEGGE 3 GIUGNO 1975 N. 160 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE O MENO DI UN TERZO - ART. 24 LEGGE 3 GIUGNO 1975 N. 160 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160 - il quale richiede per l'Invalidità pensionabile la riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo - non ha efficacia retroattiva e non è pertanto applicabile nei giudizi pendenti su situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della stessa, per le quali la soglia della Invalidità deve essere fissata secondo il (meno rigoroso) criterio di cui al citato art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971, restando escluso che attribuisca il diritto a pensione anche il raggiungimento di tale più basso limite d'Invalidità pensionabile verificatosi, nel corso del giudizio, dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 160 del 1975. (V 119/84, mass n 432376; (V 4841/79, mass n 401461).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)