Sez. L, Sentenza n. 119 del 07/01/1984 (Rv. 432376 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - SOGLIA LEGALE DELL'INVALIDITÀ PENSIONABILE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - SOGLIA LEGALE DELL'INVALIDITÀ PENSIONABILE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La soglia legale dell'Invalidità pensionabile deve essere individuata non tanto e non solo con il mero riferimento alla data di presentazione della domanda di pensione in Sede amministrativa, stabilendo se essa sia anteriore o successiva all'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975 (il cui art. 24, non avente efficacia retroattiva, ha fissato il detto limite a meno di un terzo), bensì accertando se l'assicurato avesse o meno, prima della data (20 giugno 1975) di entrata in vigore della citata legge, una capacità di guadagno permanentemente ridotta a meno della metà, essendo tale percentuale d'Invalidità, ove esistente prima della detta data, produttrice del diritto alla pensione in forza della disciplina previgente (art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971). (V 4923/82, mass n 422933; (V 4763/82, mass n 422735; (V 4747/82, mass n 422714; (V 3722/82, mass n 421232).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)