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Sez. L, Sentenza n. 4841 del 20/09/1979 (Rv. 401461 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - IRRETROATTIVITA.*
Stato
decisa il 1979-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401461-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - IRRETROATTIVITA.*

A differenza di quanto si verifica in materia di dichiarazione di illegittimita costituzionale, che ha efficacia retroattiva, perche elimina la stessa norma, sulla quale si fonda il diritto soggettivo, e, quindi, salvi determinati limiti e immediatamente applicabile ai giudizi in corso, la nuova disciplina legislativa, in Mancanza di una espressa o comunque non equivoca disposizione contraria, non ha invece effetto retroattivo, in quanto la nuova legge non puo incidere su rapporti giuridici anteriori alla sua emanazione, quando anche gli effetti di essi non siano esauriti, e sempre peraltro che tali effetti non siano assunti dalla legge stessa ad elementi di fattispecie nuove ed avulse dal fatto che le ha generate. Pertanto, la nuova disciplina introdotta dall'art 24 legge n 160 del 1975, che, nello stabilire un nuovo limite pensionabile, regola in modo diverso proprio il fatto generatore del diritto e cioe una condizione cui e subordinato lo stesso sorgere del diritto a pensione, non puo ritenersi applicabile ai rapporti giuridici sorti anteriormente con violazione del diritto acquisito alla liquidazione della pensione d'invalidita secondo il piu favorevole limite invalidante, determinato dall'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971, che ha fissato la riduzione della capacita di guadagno a meno della meta del normale per operai ed impiegati. (V 3062/78, mass n 392511; (V 3745/77, mass n 387412; (V 2984/77, mass n 386535).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 15, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)