Sez. 5, Sentenza n. 14051 del 16/06/2006 (Rv. 591380 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura - Onere probatorio - Distribuzione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, ed in esso l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale, perché tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)