Sez. 3, Sentenza n. 4394 del 04/03/2004 (Rv. 570778 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Funzione di accertamento dell'ingiunzione fiscale - Portata - Opposizione - Natura - Onere probatorio - Giudizio - Prove assunte in diverso processo - Utilizzabilità - Limiti.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La funzione di accertamento, riconosciuta all'ingiunzione fiscale, in mancanza di un precedente atto di accertamento non impugnato, comporta, in mancanza di opposizione, la definitività di quanto in essa dichiarato come accertato e posto a base della pretesa fiscale. Ma nel relativo giudizio di opposizione - che integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, nel quale l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale - tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, mentre l'opponente resta soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa. Ne consegue, fra l'altro, che il giudice dell'opposizione, se da un lato non può desumere dal comportamento processuale dell'opponente l'esonero dell'amministrazione finanziaria dal descritto onere probatorio, dall'altro può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria in lite, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)