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Sez. 3, Sentenza n. 3341 del 11/02/2009 (Rv. 606662 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE | Giudizio di opposizione - Posizione dell'opponente - Qualità di attore in senso formale e sostanziale - Conseguenze in tema di onere della prova - Posizione di convenuta dell'Amministrazione opposta - Conseguenze - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606662-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE

Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione; ne consegue che l'Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)