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Sez. 3, Ordinanza n. 32202 del 10/12/2025 (Rv. 677136-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del consumatore - Incompetenza territoriale - Rilievo ex art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Violazione della preclusione - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677136-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

L'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)