Sez. 1, Sentenza n. 9584 del 09/10/1981 Ud. (dep. 29/10/1981) Rv. 150764 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE UNITARIA - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE UNITARIA - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
Il concetto di modica quantità ha carattere unitario, pur variabile in relazione alla natura della sostanza, con riferimento sia alla causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 685 dal 1975, sia per punire meno severamente il piccolo spacciatore e va inteso nel senso che i quantitativi di sostanze non devono superare le dosi per l'uso di qualche giorno e di una sola persona. (fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto 405 grammi di hascisc come quantitativo notevole, non qualificabile come modico). (V mass n 149922; (V mass n 147393).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)