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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10807 del 16/05/2011 (Rv. 617297 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Opzione per il godimento dell'assegno di invalidità - Contribuzione figurativa maturata - Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia - Sussistenza - Per la pensione di anzianità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617297-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 6, settimo comma, del d.l. n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 1, decimo comma, legge n. 222 del 1984, rinunziando ad usufruire all'indennità di disoccupazione a cui aveva diritto nello stesso periodo, la contribuzione figurativa maturata assume rilievo ai soli fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e non anche per la pensione di anzianità, collegandosi quest'ultima solo al trattamento di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)