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Sez. L - , Sentenza n. 18842 del 28/07/2017 (Rv. 645252 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità - Opzione per l'assegno mensile di assistenza in luogo dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990 - Contribuzione figurativa maturata - Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia - Sussistenza anche per il periodo successivo all'opzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645252-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di invalidità, qualora il lavoratore abbia optato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, per il godimento dell'assegno mensile di assistenza in luogo dell'assegno ordinario di invalidità, deve escludersi la possibilità di applicare al periodo successivo all'opzione la regola secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, prevista dall'art. 1, comma 10, della l. n. 222 del 1984, giacché ostano a tale interpretazione la mancanza di analoga previsione nella normativa sull'assegno assistenziale ed il carattere eccezionale delle norme che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in assenza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, dovendosi desumere il regime giuridico di ciascuna prestazione previdenziale e/o assistenziale esclusivamente dalla disciplina di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)