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Sez. 3, Sentenza n. 713 del 19/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 213280 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione - Fascia di rispetto di trenta metri - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213280-01

DEMANIO

La condotta del reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. - esecuzione di opere entro la fascia di rispetto di trenta metri dal demanio - ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione della autorità marittima. Infatti il bene tutelato dalla norma è l'interesse pubblico a che, nella proprietà privata contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione, con un offesa che perdura sino a che le opere non siano autorizzate o rimosse.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)