Sez. 3, Sentenza n. 713 del 19/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 213280 - 01
DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione - Fascia di rispetto di trenta metri - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione.
DEMANIO
La condotta del reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. - esecuzione di opere entro la fascia di rispetto di trenta metri dal demanio - ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione della autorità marittima. Infatti il bene tutelato dalla norma è l'interesse pubblico a che, nella proprietà privata contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione, con un offesa che perdura sino a che le opere non siano autorizzate o rimosse.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)