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Sez. 3, Sentenza n. 1721 del 16/04/1997 Cc. (dep. 23/05/1997) Rv. 208053 - 01

DEMANIO | Marittimo - Formulazione del precetto di cui all'art.55 cod.nav. - Reato permanente - Configurabilità - Sussistenza - Cessazione della permanenza - Casi: in particolare completamento dell'opera - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208053-01

DEMANIO

La formulazione del precetto penale contenuto nell'art. 55 (e sanzionato dall'art.1161) cod.nav. esplicita chiaramente che sottoposta alla necessità di autorizzazione è l'"esecuzione" di opere nuove entro trenta metri dal demanio marittimo. Pertanto il reato deve considerarsi permanente perché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, che sigla solo la fase di consumazione dell'illecito, ma si protrae per tutta la durata degli stessi: la permanenza cessa con il conseguimento dell'autorizzazione, con la sospensione dei lavori, con il loro perfezionamento o, in mancanza, con la sentenza di primo grado. In particolare, una volta completata l'opera, si verifica il totale esaurimento dell'attività illecita e cessa la permanenza, non avendo più l'agente la possibilità di porre fine alla situazione antigiuridica adempiendo al precetto. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso ordinanza di riesame che aveva annullato decreto di sequestro preventivo di un immobile, la S.C. ha ritenuto puntuale e corretta la conclusione dei Giudici circa la cessazione della permanenza (avvenuta con il completamento del manufatto) e la conseguente carenza di necessità cautelari in presenza non di un illecito "in fieri", ma di conseguenze permanenti dello stesso). (Conf. Sez.III, CC.15 aprile 1997, n.1710, P.M. in proc. Meli Conf. Sez.III, CC. 22 aprile 1997, n.1801, P.M. in proc. Lantieri)

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)