Sez. 3, Sentenza n. 3442 del 05/11/1999 Cc. (dep. 02/02/2000) Rv. 215309 - 01
DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione - Fascia di rispetto di trenta metri - Reato a carattere misto - Natura - Reato permanente.
DEMANIO
La condotta del reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. (esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione dell'autorità marittima. Infatti il bene tutelato dalla norma incriminatrice è l'interesse pubblico a che, nella proprietà privata contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione; e tale offesa perdura sino a che le opere non siano autorizzate o rimosse.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)