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Sez. 2, Sentenza n. 7541 del 08/07/1995 (Rv. 493209 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Termini ex artt. 1495 cod. civ. - Decorrenza - Vizi appresi con certezza dall'acquirente solo attraverso la relazione del consulente tecnico d'ufficio - Automatica decorrenza del termine dalla data di deposito della consulenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493209-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI

Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti) e che, conseguentemente, quando i vizi sono stati appresi dal compratore con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un consulente nominato dal giudice in un accertamento tecnico preventivo, non può farsi coincidere automaticamente con la data di deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima della comunicazione della cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)