Sez. L - , Ordinanza n. 20682 del 29/09/2020 (Rv. 658919 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Università statali - Raddoppio del contributo unificato - Esenzione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Le Università statali, quand'anche difese dall'Avvocatura dello Stato, sono tenute al pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'esenzione prevista dal richiamato decreto opera per le sole amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, categoria cui appartengono le Università.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)