Sez. 5, Sentenza n. 23479 del 17/04/2001 Cc. (dep. 08/06/2001) Rv. 219013 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Termine per la presentazione - Decorrenza - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - "Dies a quo" - Individuazione - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Il termine di tre giorni stabilito per la presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice (art. 38, comma 2, cod. proc. pen.), in caso di intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale di una disposizione riguardante tale materia (nella specie, l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva tale possibilità nei confronti del giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, avesse espresso in altro procedimento penale, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto: sent. Corte cost. n. 283 del 2000), decorre, ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati calcolando il termine come decorrente dallo stesso giorno di pubblicazione sulla G.U.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)