Sez. 1, Sentenza n. 12302 del 26/02/2002 Cc. (dep. 28/03/2002) Rv. 221543 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Termine per la presentazione - Decorrenza - Individuazione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricusazione, non è sufficiente ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante che il giudice abbia meramente partecipato al giudizio relativo ma è necessaria - in conformità al dictum della Corte costituzionale n. 283 del 2000 - la sua partecipazione alla valutazione di merito espressa con la sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che non è sufficiente, ai fini della proposizione dell'istanza di ricusazione, la contemporanea pendenza di due procedimenti, né è tardiva la ricusazione proposta solo dopo il deposito della sentenza nel giudizio pregiudicante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)