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Sez. 1, Sentenza n. 19024 del 12/12/2003 (Rv. 568818 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Disciplina dell'etichettatura e della presentazione del D.Lgs. n. 109 del 1992 - Menzioni obbligatorie - Prodotti preconfezionati - Ambito applicativo - Prodotti presentati al consumatore e alle collettività - Prodotti destinati al confezionamento di altri e diversi prodotti - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568818-01

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI

I prodotti alimentari preconfezionati di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, a norma dell'art. 1 dello stesso decreto devono essere provvisti di etichettatura e delle prescritte indicazioni solo se destinati ad essere presentati come tali al consumatore ed alle collettività, e non anche qualora il ristoratore, dopo averli debitamente conservati, li impieghi per confezionare altro e diverso prodotto (fattispecie relativa a buste contenenti cotolette di pollo scongelate rinvenute in un autogrill, destinate - come ritenuto dal giudice di merito - non direttamente alla vendita al pubblico, ma al confezionamento di panini ed altro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)