Sez. 1, Sentenza n. 10821 del 17/10/1995 (Rv. 494262 - 01)
INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Conservazione di prodotti alimentari - Termine - Indicazione - Disciplina ex art. 12, ultimo comma, d.P.R. n. 322 del 1982 - Ambito di applicazione.
INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE
Con riguardo all'indicazione del termine di conservazione dei prodotti alimentari, il disposto dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 - secondo cui i prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e quelli destinati all'industria o ai laboratori artigianali possono riportare le indicazioni di cui all'art. 7 solo sui documenti commerciali di vendita - va riferito unicamente ai prodotti alimentari preconfezionati idonei ad essere destinati al consumatore finale, atteso che la disposizione è inserita in un decreto delegato diretto a dare attuazione ad una direttiva comunitaria (n. 79/112) avente per oggetto esclusivamente l'etichettatura di prodotti destinati al consumatore finale ed in un articolo che disciplina l'etichettatura di prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale.
Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 12, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)