Sez. L, Sentenza n. 5594 del 14/04/2001 (Rv. 545946 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva - Valore probatorio - Esclusione.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
Nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, nessun valore probatorio può essere attribuito alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione delle parti in causa, operando la piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e quelle asseverate da terzi, solo nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra pubblica amministrazione e privati, per espressa previsione legislativa (art. 4 della legge n.15 del 1968 e art. 30, comma secondo, della legge n. 241 del 1990), allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi. (Fattispecie in tema di azione di riconoscimento, in favore della ricorrente, previa dichiarazione della stessa di vivenza a carico della madre, poi deceduta, di reversibilità della pensione di invalidità a suo tempo goduta dalla stessa madre).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 30 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)