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Sez. 2, Sentenza n. 6003 del 12/11/1981 (Rv. 416789 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE - CONFERIMENTO DI UN NUOVO MANDATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416789-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE - CONFERIMENTO DI UN NUOVO MANDATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La riassunzione della causa davanti al giudice competente è un atto di impulso processuale che, tendendo ad assicurare la continuazione dinanzi a tale giudice del processo iniziato davanti al giudice incompetente, non richiede, come si evince anche dall'art. 125 n. 2 disp. Att. Cod. proc. civ., il conferimento di un nuovo mandato. (V 3598/80, mass n 407440; (Conf 1354/73, mass n 363993; (Conf 1750/72, mass n 358689).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)