Sez. 5 - , Ordinanza n. 9725 del 14/04/2021 (Rv. 660938 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia da l. n. 459 del 1992 - Individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo - Criterio della residenza - Rilevanza - Limiti - Luogo viene svolta l’attività lavorativa - Rilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di imposte sul reddito, l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Federale di Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con l. n. 459 del 1992, ancora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato; sicché le somme percepite a titolo di retribuzione dell'attività di lavoro dipendente svolta nell'altro Stato contraente, ovvero quello in cui il contribuente non ha la residenza, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459, DPR 22/12/1989 num. 917 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)