diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4217 del 22/03/2003 (Rv. 561320 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Trattamento di fine rapporto e altri crediti di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia gestito dall'Inps - Obbligazione del Fondo - Qualificazione - Obbligazione di carattere sussidiario e solidale - Configurabilità - Conseguenze - Presentazione da parte dei lavoratori della domanda di ammissione allo stato passivo in riferimento a crediti diversi dal t.f.r. - Interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale anche nei confronti del Fondo di garanzia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561320-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

In caso di fallimento del datore di lavoro in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.Lgs. n. 80 del 1992 il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute rispettivamente a titolo di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro diversi da quel trattamento. Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell'accollo legislativamente predisposto, l'originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti dianzi menzionati, sicché l'interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto deve considerarsi interrotta nei confronti del suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dai lavoratori domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro. Tale interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha - in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura concorsuale - effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)