Sez. L, Sentenza n. 11060 del 10/06/2004 (Rv. 573537 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Obbligazione del Fondo - Qualificazione - Obbligazione di carattere sussidiario e solidale - Configurabilità - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO
In caso di fallimento del datore di lavoro, in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.Lgs.n. 80 del 1992, il Fondo di garanzia istituito presso l'INPS si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto; il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell'accollo legislativamente previsto, l'originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene condebitore solidale per le obbligazioni che risultino definitivamente accertate nel fallimento a carico del datore di lavoro insolvente. Ne consegue che, qualora il credito per trattamento di fine rapporto azionato dal lavoratore - definitivamente accertato in precedente giudizio - venga interamente ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare, sussiste l'obbligo dell'INPS di pagare il relativo debito, a nulla rilevando che nell'istanza di ammissione allo stato passivo, per mero errore materiale, il credito sia stato riferito solo in parte agli obblighi del Fondo di garanzia, trattandosi comunque di credito privilegiato ammissibile allo stato passivo senza limitazione, sulla base dell'accertamento già effettuato e della imputazione ivi contenuta nell'esatto importo.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 48, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)