diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5663 del 18/04/2001 (Rv. 545989 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Artt. 2 e 4 D.Lgs. n. 80 del 1992 - Crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto nei confronti del datore di lavoro insolvente - Obbligazione relativa dell'apposito Fondo istituito presso l'Inps - Natura previdenziale - Attribuibilità - Conseguenze - Autonomia rispetto all'obbligazione del datore di lavoro - Disciplina delle obbligazioni in solido - Inapplicabilità - Termine prescrizionale annuale previsto dal D.Lgs. n. 80 del 1992 - Interruzione nei confronti del Fondo durante la procedura concorsuale a carico del datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545989-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

Dagli artt. 2 e 4 del D.lgs. n. 80 del 1992 - l'ultimo dei quali prevede uno specifico termine di prescrizione annuale identico, nella durata, a quello generalmente stabilito per i diritti alle prestazioni previdenziali di carattere temporaneo erogate dall'INPS - si desume inequivocamente che l'obbligazione del Fondo istituito presso l'INPS in base allo stesso D.Lgs. n. 80 del 1992 per garantire il pagamento dei crediti di lavoro del datore di lavoro insolvente diversi dal t.f.r. non ha natura retributiva ma previdenziale ed è, perciò, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (anche se l'oggetto di tale obbligazione è del tutto coincidente con l'obbligazione datoriale, essendo determinato "per relationem" con riferimento a quello che sarebbe stato il credito nei confronti del datore di lavoro, nella sua interezza e nel suo regime giuridico). Ne consegue che, non trattandosi di una unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura, non vengono in considerazione gli istituti propri della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare per quanto riguarda la prescrizione, non si applica l'art. 1310 cod. civ. e, quindi, il termine prescrizionale annuale previsto dal citato D.Lgs. n. 80 del 1992 non viene interrotto nei confronti del menzionato Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro ex art. 94 della legge fallimentare (non potendo tale conclusione desumersi dalla circostanza che il Fondo è accollatario "ex lege" del debito del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2943, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)