Sez. 3, Sentenza n. 19487 del 21/09/2007 (Rv. 599405 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 - bis cod. proc. civ. - Ricorso avverso decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie - Quesito di diritto - Formulazione - Necessità - Omessa formulazione del quesito - Effetto - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
L'art. 366-bis cod. proc. civ., il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; sicchè, ove ne sia omessa la formulazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 02/02/2006 num. 40 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)