diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26238 del 13/12/2007 (Rv. 601089 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Rinnovazione tacita di locazione avente data certa anteriore al pignoramento - Applicabilità dell'art. 560, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Autorizzazione del G.E. - Necessità - Legittimazione del custode giudiziario ad inviare disdetta e a promuovere procedura di rilascio per finita locazione - Configurabilità - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 560, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601089-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

Anche se la locazione dell'immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'art. 560, secondo comma, cod. proc. civ.; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. La norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell'ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto secondo comma dell'art. 560 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)