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Sez. L, Sentenza n. 3373 del 07/04/1999 (Rv. 525025 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Provvedimento della commissione di disciplina ex art. 29 D. Lgs. n. 29 del 1993 - Impugnabilità per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525025-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 111 Cost. avverso una pronunzia del collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 29 del 1993, trattandosi di una pronunzia non avente natura o contenuto giurisdizionali, in quanto emessa da un organo che non può considerarsi giudice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)