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Sez. U, Sentenza n. 1251 del 05/12/2000 (Rv. 542438 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Arbitrato rituale - Contestazione circa l'appartenenza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione del lodo emanato ex art. 59 D.Lgs. n. 29/1993.
Stato
decisa il 2000-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542438-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In materia di arbitrato, la questione della sottrazione della controversia al giudice ordinario per essere la stessa devoluta a quello amministrativo non dà luogo, né in pendenza del giudizio arbitrale né in sede di impugnazione della relativa decisione, ad una questione di giurisdizione bensì di validità del compromesso e della clausola compromissoria ovvero del lodo; conseguentemente è inammissibile il ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione (nella specie, impugnato sia innanzi al giudice amministrativo che al giudice ordinario il lodo reso dal Collegio arbitrale costituito presso la pubblica amministrazione datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, era stato proposto regolamento di giurisdizione nel secondo giudizio; la S.C., qualificato l'arbitrato come rituale, ha dichiarato inammissibile il regolamento).

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)