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Sez. L, Sentenza n. 44 del 07/01/2003 (Rv. 559449 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Collegio arbitrale di disciplina previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 1993 - Natura rituale dell'arbitrato - Conseguenze - Impugnabilità del lodo ex art. 828, cod. proc. civ. - Collegio arbitrale di disciplina previsto dall'art. 59 - bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998 - Natura irrituale dell'arbitrato - Conseguenze - Impugnabilità del lodo ex art. 412 - quater, cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2003-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559449-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari dall'art. 59 - bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, introdotto dall'art. 28, D.Lgs. 21 marzo 1998, n. 80 (corrispondente all'art. 56, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore, ha natura irrituale ed il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 412 - quater, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro; diversamente, invece, l'arbitrato previsto dall'art. 59, commi settimi ed ottavi, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, aveva natura rituale ed il lodo era impugnabile, ai sensi dell'art. 828, cod. proc. civ., innanzi al tribunale quale giudice d'appello per le controversie di lavoro e, dopo l'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado, innanzi alla Corte d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 quater, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 20, Decreto Legisl. 03/02/1929 num. 29 art. 59, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 27, Decreto Legisl. 21/03/1998 num. 80 art. 19, Decreto Legisl. 21/03/1990 num. 80 art. 28, Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)