Sez. 2, Sentenza n. 18530 del 14/09/2004 (Rv. 577071 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE | Presidente di un ente dotato di personalità giuridica - Autorizzazione ad agire o resistere "in ogni ordine e grado di giudizio" - Previsione statutaria - Mancata delibera del Consiglio di Amministrazione - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE
La delibera del Consiglio di Amministrazione di un ente (nella specie, banca di credito cooperativo), richiesta dallo statuto in relazione ad ogni ordine e grado di giudizio affinché il presidente possa legittimamente agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente medesimo, sicché va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto senza la detta autorizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)