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Sez. 1, Sentenza n. 5331 del 13/05/1991 (Rv. 472129 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere | Autorizzazione ad agire e resistere in giudizio del presidente di una associazione non riconosciuta - Delibera dell'organo collettivo della associazione - Condizione di efficacia degli atti processuali - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Ammissibilità - Preclusioni - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472129-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere

La delibera dell'organo collettivo dell'associazione non riconosciuta, richiesta per patto statutario affinché il presidente della associazione stessa (o altro analogo organo), cui per legge compete la "legitimatio ad processum", possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia (non di validità) degli atti processuali, la quale può intervenire anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio senza incorrere in preclusioni determinate dallo svolgimento di questo (quale quella della scadenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.), salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)