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Sez. 1, Sentenza n. 1334 del 26/02/1980 (Rv. 404857 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO PER REGOLAMENTO DA PARTE DI PROCURATORE DIVERSO DA QUELLO RAPPRESENTANTE LA PARTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - PROCURA SPECIALE ED ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO NELL'ALBO SPECIALE DEI PATROCINANTI IN CASSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404857-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO PER REGOLAMENTO DA PARTE DI PROCURATORE DIVERSO DA QUELLO RAPPRESENTANTE LA PARTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - PROCURA SPECIALE ED ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO NELL'ALBO SPECIALE DEI PATROCINANTI IN CASSAZIONE - NECESSITA.*

Qualora il ricorso per regolamento di Competenza non sia stato sottoscritto dal procuratore che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito cessa la ragione del disposto dell'art 47 cod proc civ, il quale non richiede il requisito dell'iscrizione del difensore nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione, e riprende vigore la norma generale dell'art 365 cod proc civ, che esige la sottoscrizione del ricorso, a pena di inammissibilita, da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale. (Conf 3740/69, mass n 343995; (Conf 2330/67, mass n 329559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)