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Sez. 3, Sentenza n. 3740 del 17/11/1969 (Rv. 343995 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - DIFENSORE DIVERSO DA QUELLO DEL GIUDIZIO DI MERITO - ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE DELLA CASSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343995-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - DIFENSORE DIVERSO DA QUELLO DEL GIUDIZIO DI MERITO - ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE DELLA CASSAZIONE - NECESSITA.*

Qualora il ricorso contenente l'istanza per regolamento di Competenza non sia stato sottoscritto dal procuratore che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito, cessa la ragione del disposto dell'art 47 cod proc civ, il quale non richiede il requisito dell'iscrizione di tale difensore nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione, e riprende vigore la norma generale dell'art 365 cod proc civ, che esige la sottoscrizione del ricorso per Cassazione, a pena di inammissibilita, da parte di un avvocato iscritto nell'albo, munito di procura speciale. (Conf 1826-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)