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Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 27/04/1984 (Rv. 434649 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RICORSO - SOTTOSCRITTO DA UN PROCURATORE DIVERSO DA QUELLO DEL GIUDIZIO DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434649-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RICORSO - SOTTOSCRITTO DA UN PROCURATORE DIVERSO DA QUELLO DEL GIUDIZIO DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il ricorso per regolamento di Competenza ove non sia sottoscritto dal procuratore che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito per il quale non si richiede il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale del patrocinio in Cassazione, esige la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di un avvocato iscritto in tale albo, munito di procura speciale. (Conf 1334/80, mass n 404857; (Conf 3740/69, mass n 343995).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)