Sez. L, Sentenza n. 9416 del 10/04/2008 (Rv. 602756 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto convenzionale di medicina generale - Accordi collettivi nazionali intervenuti nel periodo dal 1982 al 1989 - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale collegata alla pensione con la quota di carovita prevista dai predetti Accordi - Sussistenza - Temperamento del divieto di cumulo a seguito dell'Accordo integrativo recepito con d.P.R. n. 260 del 1992 - Condizioni e limiti - Applicazione del divieto integrale di cumulo - Modalità - Criterio di competenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In base agli Accordi collettivi nazionali di regolamentazione del rapporto convenzionale di medicina generale intervenuti nel periodo dal 1982 al 1989 sussisteva il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale collegata alla pensione eventualmente percepita dal medico convenzionato ed il compenso di variazione dell'indice del costo della vita (o quota di carovita) previsto in favore dello stesso medico dagli Accordi predetti, là dove soltanto a seguito dell'Accordo integrativo reso esecutivo con d.P.R. 13 marzo 1992, n. 260 - con effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennità integrativa speciale in forza della sentenza n. 566 del 1989 della Corte costituzionale e "ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1990" - detto divieto è stato temperato nel senso che la quota di carovita è dovuta per la eventuale differenza rispetto all'indennità integrativa speciale percepita. Ne consegue che, nonostante l'avvenuta erogazione della quota di carovita a seguito del ripristino dell'indennità integrativa speciale con il pagamento degli arretrati, l'anzidetto integrale divieto di cumulo era comunque destinato ad operare in base ad un criterio di competenza e cioè rispetto al periodo in cui erano da imputarsi i ratei di trattamento pensionistico comprensivi dell'adeguamento al costo della vita, rilevanti ai fini del cumulo stesso.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST., DPR 13/08/1981 art. 34, DPR 16/10/1984 num. 882 art. 34, DPR 08/06/1987 num. 289 art. 41 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 13/03/1992 num. 260 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)